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LAVORO NERO E/O VIOLAZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO? SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’…

Scritto il 17 Gennaio 2022

L'articolo 13, D.L. 146/2021, ha sostituito l'articolo 14, D.Lgs. 81/2008, apportando all'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche.

Per tale motivo l’INL ha ritenuto opportuno intervenire con la circolare n. 3/2021, per fornire alcune prime indicazioni utili non solo al personale ispettivo.
La novellata norma stabilisce che il provvedimento di sospensione è adottato dall'INL, senza alcuna forma di discrezionalità, “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”, per il tramite del proprio personale ispettivo. Lo stesso potere spetta “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.
Nell'adozione del provvedimento sospensivo il personale ispettivo potrà valutare l'opportunità di farnedecorrere gli effetti in un momento successivo, così come del resto previsto dal nuovo articolo 14, comma 4, secondo il quale: “in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
Una prima condizione per l'adozione del provvedimento si realizza quando l'Ispettorato “riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.

È utile evidenziare che, rispetto alla previgente formulazione, la percentuale di lavoratori irregolari che fanno “scattare” la sospensione passa dal 20% all'attuale 10%, la cui condizione è correlata esplicitamente all’insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. L’INL precisa che, ai fini della sospensione, non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’Inail. La nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà a essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo. Si ricorda che i lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell'ampia nozione di lavoratore. Andranno, quindi, conteggiati tanto i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle 10 giornate di lavoro, quanto i soci lavoratori cui non spetta l'amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici. Viene, poi, ribadita l'esclusione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa (c.d. microimpresa). Ulteriore novità è rappresentata dal riferimento all'accesso ispettivo, quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento. Ciò lascia evidentemente intendere che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell'accesso è del tutto ininfluente e, pertanto, il provvedimento andrà comunque adottato. Quanto sopra anche nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione debba essere adottato su segnalazione di altre Amministrazioni e si sia comunque provveduto alla regolarizzazione delle violazioni accertate nelle more dei 7 giorni previsti dalla vigente normativa.
Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cuisono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, riportate nella tabella seguente:

  • Mancata elaborazione del DVR - sanzione aggiuntiva Euro 2.500
  • Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione - sanzione aggiuntiva Euro 2.500
  • Mancata formazione e addestramento - sanzione aggiuntiva Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile - sanzione aggiuntiva Euro 3.000
  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (Pos) - sanzione aggiuntiva Euro 2.500
  • Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto - sanzione aggiuntiva Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto - sanzione aggiuntiva Euro 3.000
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno - sanzione aggiuntiva Euro 3.000
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi - sanzione aggiuntiva Euro 3.000
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi - sanzione aggiuntiva Euro 3.000
  • Mancanza protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) - sanzione aggiuntiva Euro 3.000
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo - sanzione aggiuntiva Euro 3.000

Corre l’obbligo di evidenziare che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale potrà avvenire, a differenza di quanto avveniva prima, nel caso in cui venga accertata anche una sola delle violazioni sopra riportate. È utile, poi, ricordare che la nuova normativa ha attribuito anche all'INL, al pari delle Asl, il potere di svolgere attività di vigilanza e accertare eventuali illeciti in materia prevenzionistica, indipendentemente dal settore di intervento.
Il provvedimento di sospensione, come in passato, è anzitutto adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni. Ciò sta a significare che gli effetti del provvedimento debbono essere circoscritti alla singola unità produttiva rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all'edilizia, all'attività svolta dall'impresa nel singolo cantiere.
In via alternativa, l'adozione del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa potrà interessare soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:

  • abbia omesso la formazione e l'addestramento;
  • abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta, quindi, l'impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni di cui si dirà oltre.
Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l'obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.
Va precisato che, a fronte di un accertamento sulla contestuale presenza di più violazioni utili all’adozione del provvedimento di sospensione, il personale ispettivo adotterà sempre un unico provvedimento di sospensione della parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, fermo restando che, ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse. Pertanto, la seconda tipologia di provvedimento (sospensione dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni) ricorre solo quando le violazioni concernenti la formazione, l'addestramento o la mancata fornitura di DPI non siano accompagnate da altre violazioni utili all'adozione della sospensione.
Così come in passato, si evidenzia che gli effetti sospensivi possono decorrere dalle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le 2 cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
Unitamente al provvedimento di sospensione, il personale ispettivo potrà imporre ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

 

CONDIZIONI PER LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori, nonché una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.
Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.
Per revocare il provvedimento di sospensione il datore di lavoro dovrà, altresì, provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata.
In particolare, nelle ipotesi di lavoro irregolare, sono previsti 2 differenti importi:

  • se il numero dei lavoratori irregolari non è superiore a 5 l'importo è pari a 2.500 euro;
  • se superiore a 5 la somma aggiuntiva è pari a 5.000 euro.

Nei casi di sospensione per motivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro la somma aggiuntiva è indicata nella tabella sopra riportata in riferimento a ciascuna violazione.
Laddove siano state riscontrate più violazioni - concernenti le fattispecie indicate nella tabella e/o l'impiego di lavoratori in nero - l'importo utile alla revoca sarà dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie e/o di quanto indicato dalla normativa in relazione all'impiego di lavoratori irregolari.
Va, inoltre, segnalato che le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
Permane anche nella norma recentemente novellata la possibilità, per il datore di lavoro, di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%. L'importo residuo della somma aggiuntiva, maggiorato del 5%, è versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
Per tutto il periodo di sospensione vige il divieto all'impresa di contrattare con la P.A..


RICORSO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE

Unicamente avverso il provvedimento di sospensione per l'impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione. Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla notifica aldatore di lavoro. L'Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente.
In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, la cui cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione, è di competenza del giudice penale, viene previsto che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione per l'estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione determini la decadenza del provvedimento stesso.
Resta, tuttavia, fermo il provvedimento di sospensione qualora sia stato adottato anche in ragione della riscontrata presenza di lavoratori irregolari.

 

INOTTEMPERANZA

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

 

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