
MALATTIA: NUOVE REGOLE INPS SULLA RETROATTIVITA' DEL CERTIFICATO MEDICO
Scritto il 24 Settembre 2026
Con la Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 cambia la gestione della decorrenza della malattia: il giorno precedente al rilascio del certificato può essere riconosciuto anche in caso di visita ambulatoriale. Vediamo cosa devono controllare aziende e uffici HR.
Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS ha modificato il proprio orientamento in materia di decorrenza della tutela previdenziale per malattia, introducendo una novità di particolare interesse operativo per datori di lavoro, uffici del personale e professionisti.
Dal 4 settembre 2026, infatti, la tutela economica può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico, non soltanto in caso di visita domiciliare, ma anche quando la visita viene effettuata presso l’ambulatorio del medico.
La regola generale resta invariata
Il principio generale continua a essere quello secondo cui, ai fini previdenziali, l’evento di malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico.
La certificazione retroattiva rimane quindi un’eccezione e non consente al medico di attestare liberamente periodi di malattia antecedenti alla visita.
Prima della Circolare n. 92/2026, l’INPS ammetteva il riconoscimento del giorno immediatamente precedente soltanto quando la visita fosse stata effettuata al domicilio del lavoratore e nel certificato risultasse compilato il campo:
“Dichiara di essere ammalato dal…”
con indicazione della giornata precedente.
In caso di visita ambulatoriale, invece, la giornata antecedente alla certificazione era, in linea generale, considerata non documentata e quindi non indennizzabile.
Cosa cambia dal 4 settembre 2026
Con la nuova Circolare, l’INPS supera la precedente distinzione tra visita domiciliare e visita ambulatoriale.
Pertanto, se il lavoratore viene visitato, ad esempio, il martedì e il medico indica nel certificato che lo stato di malattia è iniziato il lunedì, anche la giornata di lunedì può essere riconosciuta ai fini previdenziali.
La possibilità opera ora:
-
in caso di visita domiciliare;
-
in caso di visita ambulatoriale;
-
esclusivamente per il giorno immediatamente precedente alla data di rilascio;
-
a condizione che tale giornata sia espressamente indicata dal medico nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…”.
Non si tratta, pertanto, di una generale possibilità di rilascio retroattivo del certificato.
Se la data dichiarata retroagisce di oltre un giorno, le giornate anteriori alla data di rilascio non possono essere riconosciute secondo questa particolare disciplina.
Attenzione a sabato, domenica e festività
La Circolare introduce inoltre una specifica precisazione.
Il riconoscimento del giorno precedente non opera quando tale giornata coincide con:
-
sabato;
-
domenica;
-
festività infrasettimanale.
In queste giornate, infatti, è assicurato il servizio di continuità assistenziale, al quale il lavoratore può rivolgersi per ottenere la certificazione della malattia.
Di conseguenza, il meccanismo introdotto dalla Circolare n. 92/2026 non può essere utilizzato per recuperare retroattivamente tali giornate.
Esempi pratici
Visita effettuata martedì 15 settembre
Il certificato viene rilasciato il 15 settembre e riporta:
“Dichiara di essere ammalato dal 14 settembre”.
Esito: il 14 settembre può essere riconosciuto come primo giorno dell’evento di malattia.
Visita effettuata mercoledì 16 settembre
Il certificato riporta:
“Dichiara di essere ammalato dal 14 settembre”.
Esito: la retrodatazione supera il giorno immediatamente precedente. La particolare tutela prevista dalla Circolare n. 92/2026 non consente quindi di riconoscere automaticamente l’intero periodo antecedente.
Visita effettuata lunedì
Il lavoratore dichiara di essere ammalato dalla domenica precedente.
Esito: la domenica non beneficia della nuova regola, trattandosi di giornata nella quale è garantita la continuità assistenziale.
Cosa deve verificare l’azienda
La novità rende ancora più importante il controllo delle informazioni riportate nella certificazione telematica.
In sede di elaborazione delle presenze e del cedolino è opportuno verificare almeno:
| Controllo | Verifica |
|---|---|
| Data di rilascio | Giorno in cui il certificato è stato emesso |
| Data dichiarata di inizio malattia | Campo “Dichiara di essere ammalato dal…” |
| Retrodatazione | Deve riguardare al massimo il giorno immediatamente precedente |
| Giorno della settimana | Verificare che non si tratti di sabato o domenica |
| Festività | Verificare eventuali festività infrasettimanali |
| Decorrenza economica | Applicare correttamente carenza, indennità INPS e integrazione prevista dal CCNL |
Gli effetti sul cedolino
L’individuazione corretta del primo giorno dell’evento di malattia può avere conseguenze dirette sull’elaborazione delle presenze e della retribuzione.
In particolare, può incidere su:
-
individuazione del periodo di carenza;
-
calcolo dell’indennità economica di malattia INPS, ove prevista;
-
integrazione economica a carico del datore di lavoro secondo il CCNL applicato;
-
conteggio delle giornate di assenza;
-
verifica del periodo di comporto, secondo la disciplina contrattuale applicabile.
Resta pertanto necessario coordinare le nuove indicazioni previdenziali con le specifiche disposizioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
Perché l’INPS ha modificato il proprio orientamento
La modifica tiene conto dell’evoluzione organizzativa dell’assistenza sanitaria territoriale.
L’INPS evidenzia, in particolare, come la riduzione del numero dei medici di medicina generale, l’aumento dei carichi assistenziali e la crescente necessità di programmare gli accessi agli studi medici possano determinare situazioni nelle quali il lavoratore, pur essendosi ammalato in una determinata giornata, riesca concretamente a essere visitato soltanto il giorno successivo.
Per questo motivo, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto ha esteso anche alle visite ambulatoriali la possibilità di riconoscere previdenzialmente il giorno immediatamente precedente.
Indicazione operativa
A decorrere dai certificati interessati dalla nuova disciplina, non è quindi più corretto escludere automaticamente la giornata precedente alla data di emissione soltanto perché la visita è stata effettuata in ambulatorio.
Prima di elaborare l’assenza occorre controllare la data indicata dal medico nel campo relativo all’inizio dichiarato della malattia e verificare la presenza di tutte le condizioni previste dalla Circolare.
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