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FRINGE BENEFIT 2025-2026-2027: CONFERMATO L’AUMENTO DEL TETTO DI ESENZIONE A 1.000 E 2.000 EURO

Scritto il 01 Dicembre 2025

 

Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) il legislatore ha confermato, in modo strutturale e non più solo annuale, l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit per un intero triennio: 2025, 2026 e 2027.

 

Si tratta di una misura di assoluta rilevanza per la gestione delle politiche di total reward e di welfare leggero, che consente alle aziende di riconoscere ai dipendenti beni e servizi completamente esenti da imposte e contributi entro precisi limiti economici.

Cosa sono i fringe benefit

I fringe benefit consistono in beni e servizi erogati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti, il cui valore viene indicato in busta paga come voce descrittiva, senza incidere sul netto se contenuti nei limiti normativi.

A titolo meramente esemplificativo, rientrano tra i fringe benefit:

  • buoni spesa;

  • buoni carburante;

  • ricariche telefoniche;

  • rimborsi spese per specifiche utenze e abitazione (nei casi previsti dalla legge).

L’erogazione dei fringe benefit è facoltativa, non richiede la predisposizione di un regolamento aziendale e rimane nella piena discrezionalità del datore di lavoro, che può decidere se riconoscerli, a quali lavoratori e in quali importi.

Il regime ordinario e le deroghe temporanee

In via ordinaria, l’articolo 51, comma 3, del TUIR prevede una soglia di esenzione pari a 258,23 euro annui.

A partire dal 2022 il legislatore è più volte intervenuto innalzando temporaneamente tale limite. Con la Legge di Bilancio 2025, per la prima volta, l’aumento dell’esenzione viene confermato in modo continuativo per tre anni, superando la logica degli interventi “anno per anno”.

Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2025

Per tutto il triennio 2025-2026-2027 i fringe benefit risultano totalmente esenti da tassazione e contribuzione entro i seguenti limiti:

Tipologia di lavoratoreTetto massimo annuo di fringe benefit
Lavoratori senza figli a carico € 1.000,00
Lavoratori con figli a carico € 2.000,00

La distinzione tra le due soglie è centrale e richiede particolare attenzione operativa.

Attenzione al superamento del tetto

È fondamentale ricordare che il sistema resta “a soglia secca”.

In caso di superamento anche di un solo centesimo:

  • l’intero valore dei fringe benefit erogati nell’anno perde il regime di esenzione;

  • l’importo complessivo diventa interamente imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Non viene tassata solo la parte eccedente, ma tutto l’importo riconosciuto.

Chi è considerato “figlio a carico

Ai fini dell’accesso al tetto maggiorato di 2.000 euro, il lavoratore deve avere figli fiscalmente a carico, ossia:

  • figli con reddito annuo lordo non superiore a 4.000 euro, se di età inferiore a 24 anni;

  • figli con reddito annuo lordo non superiore a 2.840,51 euro, se di età pari o superiore a 24 anni.

Il datore di lavoro deve acquisire dal dipendente apposita dichiarazione, con indicazione dei codici fiscali dei figli.

Fringe benefit “rafforzati” nel triennio 2025-2027

Per tutto il triennio, rientrano nel perimetro dei fringe benefit (nei limiti di 1.000 o 2.000 euro):

  • rimborso delle bollette di acqua, luce e gas, previa presentazione di idonea documentazione (si ritiene applicabile la circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E/2023);

  • rimborso delle spese di affitto della prima casa;

  • rimborso degli interessi passivi sul mutuo della prima casa.

Per queste ultime due tipologie è necessario acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti indicati dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 5/E del 7 marzo 2024).

Esempi di fringe benefit erogabili

Nel rispetto dei limiti annui, possono essere riconosciuti:

  • buoni spesa;

  • buoni carburante;

  • ricariche telefoniche;

  • rimborsi utenze domestiche;

  • rimborsi affitto o interessi mutuo prima casa (con le cautele documentali richieste).

Obbligo di informativa alle RSU

Il comma 390 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 prevede che il datore di lavoro informi le RSU, solo se presenti in azienda, dell’erogazione dei fringe benefit con tetti innalzati.

Si tratta esclusivamente di:

  • obbligo informativo;

  • non è richiesto alcun accordo sindacale.

In attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali, si ritiene applicabile l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23/E/2023, secondo cui l’informativa può essere resa anche con un’unica comunicazione massiva a fine anno.

In assenza di RSU, non è richiesto alcun adempimento.

Conclusioni operative

L’innalzamento strutturale dei fringe benefit per il triennio 2025-2027 rappresenta uno strumento estremamente efficace per:

  • incrementare il potere d’acquisto dei dipendenti;

  • contenere il costo del lavoro;

  • rafforzare le politiche di fidelizzazione.

Resta, tuttavia, essenziale una gestione attenta dei limiti, della documentazione e delle comunicazioni interne, per evitare effetti fiscali indesiderati.

Il fringe benefit, anche con tetti elevati, resta una facoltà del datore di lavoro, che mantiene piena autonomia nelle scelte di erogazione.

 

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