
LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI NELLE PICCOLE IMPRESE: SUPERATO IL LIMITE MASSIMO DI SEI MENSILITÀ
Scritto il 22 Luglio 2026
La Corte costituzionale conferma la necessità di una tutela risarcitoria adeguata anche nelle realtà aziendali di minori dimensioni.
Con l’Ordinanza n. 131, depositata il 17 luglio 2026, la Corte costituzionale è tornata sulla disciplina delle conseguenze economiche derivanti dai licenziamenti illegittimi intimati dai datori di lavoro di piccole dimensioni.
La pronuncia riguarda l’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, applicabile ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti presso datori di lavoro che non raggiungono i requisiti dimensionali previsti dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
La questione sollevata dal Tribunale di Padova
Il giudizio trae origine da un licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto nell’ambito di una riorganizzazione aziendale, accompagnata dall’esternalizzazione dell’attività commerciale.
Il Tribunale di Padova aveva contestato la legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevedeva, per i datori di lavoro “sottosoglia”:
- il dimezzamento delle indennità previste dal D.Lgs. n. 23/2015;
- un limite massimo inderogabile pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Secondo il giudice rimettente, una forbice risarcitoria eccessivamente ridotta non consentiva di adeguare l’indennità alle caratteristiche concrete del licenziamento, alla gravità del vizio e alla reale capacità economica del datore di lavoro.
Il solo numero dei dipendenti, infatti, non è sempre sufficiente a rappresentare l’effettiva solidità dell’impresa. Possono assumere rilievo anche il fatturato, il patrimonio, il totale di bilancio e l’appartenenza a un gruppo societario capace di generare sinergie economiche e organizzative.
Il precedente decisivo: la Sentenza n. 118/2025
La Corte costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile perché il limite massimo di sei mensilità era già stato eliminato dalla precedente Sentenza n. 118/2025.
Con tale decisione, la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, limitatamente alle parole:
«e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».
Il tetto massimo è stato ritenuto incompatibile con l’esigenza di assicurare una tutela risarcitoria:
- adeguata rispetto al pregiudizio subito dal lavoratore;
- personalizzabile in relazione al singolo caso;
- proporzionata alla gravità dell’illegittimità;
- dotata di un’effettiva funzione dissuasiva nei confronti del datore di lavoro.
La Corte ha quindi escluso che il risarcimento possa essere ridotto a una liquidazione standardizzata, sostanzialmente identica anche in presenza di licenziamenti caratterizzati da vizi molto differenti.
Che cosa cambia per le piccole imprese
L’intervento della Corte non determina l’equiparazione integrale tra piccoli e grandi datori di lavoro.
Rimane infatti in vigore il principio secondo cui, nelle imprese che non raggiungono le soglie dimensionali dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, le indennità previste dagli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015 sono dimezzate.
È stato però eliminato il limite assoluto delle sei mensilità.
Pertanto, in caso di licenziamento illegittimo:
- l’indennità continua a essere calcolata applicando il dimezzamento previsto dall’articolo 9;
- il giudice non è più vincolato al precedente massimo di sei mensilità;
- la quantificazione deve essere effettuata all’interno della specifica forbice prevista per il vizio accertato;
- assumono maggiore rilievo le circostanze concrete del rapporto e dell’impresa.
La Corte ha espressamente chiarito che il dimezzamento delle indennità rimane compatibile con la Costituzione, poiché conserva una differenziazione a favore dei datori di lavoro di minori dimensioni. L’illegittimità riguardava esclusivamente il tetto rigido, che impediva un’effettiva personalizzazione del risarcimento.
Nessuna automatica reintegrazione del lavoratore
La pronuncia non introduce un diritto generalizzato alla reintegrazione nelle piccole imprese e non modifica le soglie dimensionali stabilite dall’articolo 18 della Legge n. 300/1970.
L’intervento della Consulta riguarda esclusivamente la misura della tutela economica applicabile nei casi in cui il D.Lgs. n. 23/2015 prevede un’indennità risarcitoria.
Rimangono pertanto distinti:
- il regime applicabile alle imprese sopra soglia;
- il regime previsto per i datori di lavoro di minori dimensioni;
- le ipotesi eccezionali nelle quali la legge riconosce una tutela reintegratoria.
Le conseguenze operative per i datori di lavoro
Per le piccole imprese viene meno una soglia economica che, in passato, permetteva di determinare con maggiore certezza il costo massimo di un licenziamento dichiarato illegittimo.
Prima di procedere al recesso diventa quindi ancora più importante:
- verificare l’effettiva sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo;
- documentare in modo puntuale le ragioni organizzative, produttive o disciplinari;
- rispettare integralmente le procedure previste dalla legge e dal contratto collettivo;
- valutare l’anzianità del lavoratore e la gravità dei possibili vizi;
- considerare la situazione economica e organizzativa complessiva dell’impresa;
- effettuare preventivamente una stima del rischio giudiziale.
Particolare attenzione deve essere prestata alle imprese inserite in gruppi societari. La presenza di rapporti organizzativi, economici o gestionali con altre società può diventare un elemento rilevante sia nella verifica del requisito dimensionale sia nella valutazione dell’effettiva forza economica del datore di lavoro.
Considerazioni conclusive
L’Ordinanza n. 131/2026 non modifica nuovamente la disciplina, ma conferma il percorso già avviato dalla Corte costituzionale: il numero dei dipendenti rimane un parametro rilevante, ma non può rappresentare l’unico criterio per valutare la capacità economica dell’impresa e l’adeguatezza della tutela riconosciuta al lavoratore.
Anche nelle piccole realtà aziendali, il risarcimento conseguente a un licenziamento illegittimo deve poter essere determinato tenendo conto delle peculiarità della vicenda concreta.
Per le imprese, la conseguenza è un aumento della variabilità del rischio economico connesso al licenziamento. La valutazione preventiva, la corretta costruzione della motivazione e la conservazione della documentazione aziendale diventano quindi passaggi essenziali per ridurre il rischio di contenzioso e contenere le relative conseguenze risarcitorie.
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