• 030 728 3030
  •  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

MANCATA VACCINAZIONE E CONSEGUENZE SUL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: PAROLA AI GIUDICI

Scritto il 08 Aprile 2021

Da inizio 2021 se n’è cominciato a discutere ampiamente, ma i giuristi ancora non concordano: se un lavoratore non si vaccina, quali possono essere le conseguenze sul rapporto di lavoro subordinato?

La pandemia da Covid-19, pur nel pieno della sua terza ondata, vede finalmente una fine, una timida luce in fondo al tunnel: molte persone hanno già contratto il Covid-19, e presto la campagna vaccinale entrerà nel vivo; tuttavia, vuoi per un problema di comunicazione degli esperti, vuoi per scarsa fiducia dei cittadini, non tutti sono convinti di voler sottoporsi alla profilassi contro il Covid.

Ci si chiede pertanto cosa possa accadere se a rifiutare il vaccino sia un lavoratore subordinato: lo si può sospendere? Lo si può licenziare? Apriti cielo: il tema è di una complessità giuridica immensa, e nemmeno i più autorevoli giuristi sembrano aver trovato un orientamento comune (complice, ad oggi, la totale assenza di obbligo vaccinale per alcuna categoria professionale, che, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, può arrivare solo e soltanto dalla Legge).

Peraltro il tema diventa ancor più complicato quando il rifiuto proviene da lavoratori che, per forza di cose, sono a contatto con categorie più a rischio, come gli infermieri o i lavoratori delle RSA.

Ed è proprio su questo che verte l’Ordinanza del Tribunale di Belluno del 19 marzo 2021 (dunque recentissima).

Nel caso di specie, alcuni dipendenti operanti presso due RSA si sono rifiutati di ricevere il vaccino anti-Covid; di conseguenza il datore di lavoro ha loro inibito di accedere al luogo di lavoro e sono stati tutti collocati in ferie, come misura di protezione dei pazienti ospiti. A seguito di ciò i dipendenti decidono di interpellare il Tribunale con un ricorso d’urgenza, chiedendo la riammissione in servizio.

Risultato? Il giudice ha respinto il loro ricorso, affermando la legittimità (e addirittura la doverosità) del provvedimento delle RSA.

È interessante notare il fondamento giuridico utilizzato dal Tribunale di Belluno a base di questa decisione: secondo il Tribunale, il datore di lavoro ha agito correttamente alla luce dell’articolo 2087 del Codice Civile, il quale impone al datore di fare tutto il possibile per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, soprattutto nel caso specifico, ove i lavoratori “sono impiegati in mansioni a contatto con persone che accedono al loro luogo di lavoro” e dunque con un rischio maggiore di essere contagiati.

Dunque è avvallata la decisione del datore di inibire l’accesso ai luoghi di lavoro a tali soggetti no-vax i quali, pur potendolo fare, non si sono vaccinati, mettendo a repentaglio la propria e altrui sicurezza.

Si tratta di una prima pronuncia giurisprudenziale molto importante, la quale conferma la possibilità in capo al datore di lavoro di allontanare i propri dipendenti che hanno rifiutato il vaccino; attenzione però: l’Ordinanza, non si spinge oltre.

Infatti nulla s’è detto su quanto potrebbe accadere nel momento in cui, perdurando la volontà dei lavoratori di rifiutare i vaccini, questi ultimi esauriscano le loro ferie a disposizione.

Non appare convincente la tesi di poter immediatamente licenziare: infatti, la mancata profilassi configurerebbe una mera inidoneità temporanea, che comporterebbe l’onere in capo al datore di trovare “soluzioni alternative” al licenziamento definitivo.

Tra le predette “soluzioni alternative” figura sicuramente la possibilità di cambiare mansioni (adibendo anche a mansioni inferiori, ferma la retribuzione di partenza) oppure di adibire, laddove possibile, a smart working; se tali opzioni risultano impraticabili, ecco che si prospetterebbe la possibilità di porre il lavoratore no-vax in aspettativa non retribuita.

Solo nel momento in cui questa eventuale situazione di stallo dovesse prolungarsi, allora si potrà parlare di inidoneità divenuta permanente, aprendo dunque la strada a possibili licenziamenti.

Insomma l’argomento è delicatissimo e sicuramente destinato a scomodare le aule dei Tribunali di tutto il Paese, almeno fino a quando non avremo una Legge in tal senso che imponga l’obbligo vaccinale: proprio in questi giorni si comincia a vociferare che per il personale sanitario…insomma, più che mai in questi casi manzonianamente possiamo scrivere “ai posteri (giudici e legislatori) l’ardua sentenza!”

Condividi con:

  • Via del Sebino 12/B, 25126 Brescia (BS)

  •  Via F. Algarotti 4, 20124 Milano (MI)

  •  Via Repubblica 114, 25068 Sarezzo (BS)

  • 030 7283030 (Brescia) -  02 97190054 (Milano)

  • 030 3392236

  • 347 1818399

  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.