
SOSTITUZIONE MATERNITÀ E PATERNITÀ: SGRAVIO ANCHE PER L’AFFIANCAMENTO DOPO IL RIENTRO
Scritto il 07 Maggio 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha modificato l’art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001, introducendo una novità importante per le aziende che assumono personale a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per maternità, paternità o altri congedi tutelati.
Dal 1° gennaio 2026, il contratto del lavoratore assunto in sostituzione può essere prolungato anche dopo il rientro della persona sostituita, per consentire un periodo di affiancamento operativo. Tale periodo non può comunque superare il primo anno di età del bambino oppure, in caso di adozione o affidamento, il primo anno dall’accoglienza del minore.
Sgravio contributivo del 50%
Per i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti, resta applicabile lo sgravio contributivo del 50% previsto per le assunzioni a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.
La novità è che, come chiarito dall’INPS con messaggio n. 1343/2026, il beneficio può essere riconosciuto anche per il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito.
In caso di somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di somministrazione le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
Condizioni principali
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Aspetto |
Regola |
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Beneficiari |
Datori di lavoro con meno di 20 dipendenti |
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Assunzione |
Tempo determinato o somministrazione in sostituzione |
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Beneficio |
Sgravio contributivo del 50% |
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Durata massima |
Fino al primo anno di età del bambino |
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Codice INPS |
Codice autorizzazione “9R” |
L’INPS ha inoltre precisato che il prolungamento del codice autorizzazione “9R” può avvenire anche senza perfetta equivalenza tra la qualifica del sostituto e quella del sostituito, purché venga rispettata l’equivalenza oraria delle prestazioni.
Indicazioni operative
L’azienda dovrà prestare attenzione alla corretta gestione documentale, conservando:
- contratto a termine con causale sostitutiva;
- indicazione della lavoratrice o del lavoratore sostituito;
- documentazione relativa al congedo;
- proroga o prosecuzione del rapporto per affiancamento;
- verifica della forza occupazionale inferiore a 20 dipendenti;
- richiesta o prolungamento del codice INPS “9R”.
La nuova disciplina consente alle aziende di gestire in modo più ordinato il rientro dalla maternità o paternità, permettendo un periodo di affiancamento tra sostituto e sostituito.
Si tratta di uno strumento utile per garantire continuità organizzativa, passaggio di consegne e migliore conciliazione tra esigenze aziendali e tutela della genitorialità, con la possibilità di mantenere lo sgravio contributivo del 50% anche nel periodo successivo al rientro.
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