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Permessi giornalieri (c.d. permessi allattamento): novità INPS

Scritto il 19 Novembre 2019

Con la circolare 140/2019 l'INPS introduce una importante novità in favore dei padri lavoratori dipendenti che fruiscono dei permessi giornalieri art. 40 D.Lgs 151/2001 nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma.

Ma andiamo con ordine.

L'art. 39 del D. Lgs 151/2001 prevede la possibilità, in favore della lavoratrice madre, di poter fruire di permessi giornalieri durante il primo anno di vita del bambino (c.d. Permessi Allattamento).

  • i permessi hanno una durata di due ore nel caso di orario di lavoro di almeno sei ore;
  • il permesso si riduce a un'ora quando l'orario giornaliero è inferiore a sei ore;
  • i periodi riposo si riducono della metà quando la lavoratrice fruisce dell'asilo nido o di un'altra struttura idonea, messa a disposizione dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze.

Inoltre l'art. 40 del D. Lgs 151/2001 prevede la possibilità di far usufruire dei medesimi permessi il padre lavoratore dipendente nei seguenti casi:

  • i figli siano affidati al solo padre;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  • nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma;
  • in caso di morte o di grave infermità della madre.

Permessi giornalieri art. 40 D. Lgs 151/2001 fruiti dal padre quando la madre è una lavoratrice autonoma

Su questa casistica l'INPS, con la circolare 8/2003, aveva precisato che i c.d. Permessi Allattamento non potevano essere fruiti dal padre lavoratore dipendente durante la fruizione della maternità da parte della madre lavoratrice autonoma.

Al riguardo si è espressa in maniera opposta la Corte di Cassazione, con la sentenza 22177/2018, sottolineando che l'utilizzo dei permessi giornalieri da parte del padre non è altenativo alla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. "Entrambi i genitori hanno la possibilità di lavorare subito dopo l'evento di maternità, è ragionevolmente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti"

Con la Circolare 140/2019 l'INPS accoglie e norma la previsione della Suprema Corte ridefinendo i casi di incompatibilità:

  • il padre lavoratore dipendente non può fruire dei permessi giornalieri durante la fruizione da parte della madre lavoratrice autonoma del congedo parentale;
  • il padre lavoratore padre potrà vedersi raddoppiate le ore di riposo giornaliere nel caso di parto plurimo (art. 41 D.Lgs 151/2001)

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