
NUOVA RATEIZZAZIONE INAIL: FINO A 60 RATE PER I DEBITI CONTRIBUTIVI
Scritto il 09 Giugno 2026
L’INAIL, con la Circolare n. 19/2026, ha fornito le istruzioni operative sulla nuova disciplina della rateizzazione dei debiti per premi assicurativi e relativi accessori.
La novità deriva dall’art. 23, comma 1, della Legge n. 203/2024, che ha previsto la possibilità, per INPS e INAIL, di concedere il pagamento rateale dei debiti contributivi non ancora affidati agli agenti della riscossione.
La disciplina INAIL è stata approvata con delibera del CdA INAIL n. 2 del 15 gennaio 2026, successivamente modificata dalla delibera n. 37 del 30 aprile 2026.
Quando è possibile chiedere la rateizzazione
La rateizzazione può essere richiesta dai datori di lavoro che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e intendono regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’INAIL.
La nuova disciplina prevede due ipotesi:
| Importo del debito | Numero massimo di rate |
|---|---|
| Fino a 500.000 euro | Fino a 36 rate mensili |
| Oltre 500.000 euro | Fino a 60 rate mensili |
La rateizzazione può riguardare i debiti per:
- premi INAIL;
- accessori di legge;
- sanzioni civili;
- interessi;
- debiti derivanti da omissione o evasione contributiva.
Restano esclusi i debiti già iscritti a ruolo o comunque affidati all’agente della riscossione: in tali casi, la competenza per la dilazione spetta all’agente della riscossione e non all’INAIL.
Rateizzabili anche i premi correnti
Un aspetto importante riguarda l’autoliquidazione INAIL.
L’Istituto conferma la possibilità di rateizzare non solo i debiti contributivi già scaduti, ma anche i debiti correnti, cioè quelli per i quali non è ancora decorso il termine di pagamento.
In questo caso, però, l’istanza deve essere presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento.
Possono quindi rientrare nella rateizzazione anche i debiti per i quali il datore di lavoro aveva già comunicato la facoltà di pagamento in quattro rate.
Come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata attraverso il servizio telematico “Istanza di rateazione”, disponibile sul sito INAIL.
L’istanza può essere trasmessa direttamente dal datore di lavoro oppure tramite intermediario delegato.
Nella domanda devono essere indicati:
- l’importo da rateizzare;
- il numero di rate mensili richieste;
- la natura del debito, distinguendo tra debiti scaduti e debiti correnti;
- la dichiarazione della temporanea difficoltà economico-finanziaria.
L’importo della singola rata, comprensivo di interessi, non può essere inferiore a 150 euro.
Condizioni per l’accoglimento
La domanda può essere accolta solo se ricorrono determinate condizioni.
In particolare:
- per i debiti scaduti, deve essere richiesta la rateizzazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza;
- per i debiti correnti, non devono risultare altri debiti scaduti;
- non deve esserci più di una rateizzazione in corso;
- non deve essere stato emesso un provvedimento di revoca nei 6 mesi precedenti;
- la rata mensile deve essere almeno pari a 150 euro;
- il debitore deve dichiarare la propria temporanea difficoltà economico-finanziaria.
La difficoltà può derivare, ad esempio, da carenza temporanea di liquidità, ritardato incasso di crediti, contrazione dell’attività produttiva, crisi settoriali o locali, processi di riorganizzazione aziendale, calamità naturali, stato di crisi o insolvenza.
Riconoscimento del debito e rinuncia alle eccezioni
Con la presentazione dell’istanza, il debitore deve riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e accessori.
Inoltre, deve rinunciare alle eccezioni che potrebbero incidere sull’esistenza o sull’azionabilità del credito INAIL, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
Si tratta di un aspetto da valutare con attenzione prima della presentazione della domanda, soprattutto in presenza di contestazioni ancora aperte.
Tempi di risposta e perfezionamento della rateizzazione
Il procedimento amministrativo deve concludersi entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza.
In caso di accoglimento, il provvedimento di concessione contiene anche il piano di ammortamento.
La rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine indicato dall’INAIL.
Le rate successive hanno scadenza mensile, a 30 giorni dalla scadenza della prima rata. Se la scadenza cade di sabato o in giorno festivo, il pagamento è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Interessi applicati
Il pagamento rateale comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla BCE e vigente alla data di presentazione dell’istanza.
Mancato pagamento: annullamento e revoca
La disciplina prevede conseguenze rilevanti in caso di mancato pagamento.
L’omesso o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento della rateizzazione. In tal caso, l’INAIL richiederà il pagamento integrale del debito e le somme dovute saranno iscritte a ruolo.
L’omesso o parziale pagamento di tre rate, anche non consecutive, successive alla prima determina invece la revoca della rateizzazione, con richiesta di pagamento integrale del debito residuo.
Particolare attenzione va prestata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia due rateazioni in corso: la revoca di una delle due può comportare la revoca anche dell’altra, per perdita della regolarità contributiva.
Decorrenza della nuova disciplina
Le precedenti disposizioni INAIL in materia di rateizzazione dei debiti per premi e accessori sono abrogate.
La nuova disciplina si applica alle istanze di rateizzazione presentate successivamente alla pubblicazione della Circolare INAIL n. 19/2026 sul sito istituzionale.
Indicazioni operative per le aziende
La nuova rateizzazione rappresenta uno strumento utile per le imprese che si trovano in una difficoltà finanziaria temporanea, ma richiede una valutazione preventiva attenta.
Prima di presentare l’istanza è opportuno verificare:
- l’esatto ammontare del debito INAIL;
- la presenza di eventuali debiti già iscritti a ruolo;
- l’esistenza di precedenti rateazioni o revoche;
- la sostenibilità del piano di pagamento;
- l’eventuale presenza di contestazioni pendenti sul debito.
La richiesta di rateizzazione, infatti, comporta il riconoscimento del debito e impone il rispetto rigoroso delle scadenze previste dal piano di ammortamento.
Per questo motivo, è consigliabile procedere con un’analisi preventiva della posizione aziendale, così da evitare annullamenti, revoche o successive iscrizioni a ruolo.
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