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Novità 2020: sostegno alla genitorialità

Scritto il 10 Febbraio 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha disposto la proroga della validità di alcuni istituti introdotti in via sperimentale a sostegno della genitorialità, quali il congedo obbligatorio del padre e il bonus bebè, nonché l’aumento del c.d. bonus asili nido.

 

Congedo del padre: 7 giorni obbligatori più uno facoltativo

Il congedo obbligatorio del padre lavoratore, inteso quale diritto autonomo che si aggiunge a quello della madre lavoratrice, indipendentemente dal diritto della stessa al congedo di maternità, è stato introdotto in via sperimentale dal 2013 al 2015 e poi prorogato per il 2016 e confermato anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 con una durata, rispettivamente, di 2, 4 e 5 giorni.

Il congedo deve essere fruito entro 5 mesi dalla nascita del figlio, contemporaneamente o successivamente alla fruizione del congedo di maternità da parte della madre.

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto la proroga:

  • del congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente, elevandone la durata da 5 a 7 giorni;
  • della possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi facoltativamente per un ulteriore giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

 

Modifiche al bonus bebè

L’assegno mensile di natalità era erogato ai nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019. La Legge di Bilancio 2020 ne ha però disposto:

  • il riconoscimento anche per ogni figlio nato o adottato nel 2020;
  • la corresponsione solo fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione;
  • l’estensione anche a nuclei familiari che abbiano un Isee superiore a 25.000 euro.

Pertanto, considerando che la misura del bonus varia in base al valore dell’Isee, per i nati nel 2020 l’importo è di:

  • 1.920 euro annui per i nuclei con Isee non superiore a 7.000 euro annui;
  • 1.440 euro annui per i nuclei con Isee superiore a 7.000 euro, ma non a 40.000 euro annui;
  • 960 euro annui per i nuclei familiari con Isee superiore a 40.000 euro.

L’importo dell’assegno è aumentato del 20%, se richiesto per un figlio successivo al primo.

Dato il tenore letterale della norma, parrebbe venir meno, tra i requisiti necessari, quello del possesso di un Isee non superiore a 25.000 euro/anno.

 

Bonus asili nido

Il contributo, volto a sostenere le famiglie con bambini nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2016, può essere erogato:

  • sotto forma di “contributo asili nido”, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (è erogato mensilmente, fino a concorrenza dell’importo massimo mensile per ogni retta pagata e documentata);
  • oppure, in alternativa, a fini assistenziali, in caso di bambini fino a 3 anni affetti da gravi patologie croniche, al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione (è erogato in un’unica soluzione, fino al limite di importo massimo).

Il contributo è stato introdotto dal 2017 ed è corrisposto direttamente dall’Inps nei limiti delle risorse allo scopo stanziate. Fino al 2018 era pari a massimo 1.000 euro annui. Per il triennio 2019-2021 era stato aumentato a massimo 1.500 euro, ma la Legge di Bilancio 2020, rendendo strutturale l’aumento a 1.500 euro dal 2019, ha anche disposto l’incremento del suo valore di:

  • 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore Isee fino a 25.000 euro (per un totale di 3.000 euro);
  • 1.000 euro per i nuclei familiari con un Isee da 25.001 a 40.000 euro (per un totale di 2.500 euro).

Dal 2022 è comunque prevista la possibilità di rideterminarne l’importo.

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