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L'ASSEGNO SOCIALE

Scritto il 18 Maggio 2022

L'Assegno Sociale è una prestazione assistenziale erogata in favore di coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate con almeno 67 anni di età e che prescinde dal versamento dei contributi. E' stato istituito con effetto dal 1° gennaio 1996 in sostituzione della pensione sociale prevista dall'articolo 26, della legge 153/1969.

 

I REQUISITI

Può essere riconosciuta:

  • Ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto almeno 67 anni di età (requisito da adeguare alla speranza di vita).
  • Ai cittadini comunitari e quelli extra-comunitari in possesso della carta di soggiorno sempre che siano residenti in Italia. Questi soggetti devono però dimostrare di avere soggiornato legalmente in Italia ed in via continuativa da almeno 10 anni.

Per tutti i soggetti è elemento costitutivo la residenza effettiva in Italia: pertanto un eventuale trasferimento all'estero comporta la perdita dell'assegno.

 

I REQUISITI REDDITUALI

L'importo intero dell'assegno è pari a 468,11€ per 13 mensilità nell'anno 2022.

Dipende dal reddito dell'interessato e del coniuge: l’assegno sociale viene infatti liquidato in misura intera solo se non si possiede alcun reddito; Il reddito cumulato dei coniugi non deve superare i

€ 11.955,58.

In particolare nel caso in cui il reddito del richiedente o quello coniugale siano inferiori ai limiti di legge, l’assegno viene erogato per un importo ridotto pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale.

Ai fini della determinazione dell'importo concorrono i redditi di qualsiasi natura al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, ivi compresi quelli esenti da imposte, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, nonché agli assegni alimentari corrisposti secondo le norme del codice civile. Vi rientrano, in particolare, anche le pensioni di guerra.

 

VANNO ESCLUSI DAL COMPUTO DEL REDDITO

  • I trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le loro eventuali anticipazioni;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • il valore dello stesso assegno sociale;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • Vengono escluse dal computo dei redditi anche le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
  • gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta;
  • gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’INPS ai pensionati per inabilità;
  • i trattamenti di famiglia comunque denominati.

inoltre:

  • Il superamento dei valori massimi di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione comporta la sospensione dell'assegno il quale potrà essere ripristinato solo se i redditi ritorneranno ad essere inferiori ai limiti massimi previsti con la retribuzione della prestazione stessa.
  • La verifica dei redditi viene fatta dall’INPS annualmente, per cui, l’anno successivo l’Istituto opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.
  • L’assegno sociale non è soggetto a IRPEF. Una caratteristica della prestazione assistenziale in questione è data dalla circostanza che la stessa è erogata con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e deve essere conguagliata, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

 

DOCUMENTI DA PRODURRE

  1. fotocopia del documento identità dell’interessato/a e codice fiscale;
  2. In caso di coniugi separati/divorziati, occorre copia integrale della sentenza dalla quale si evincano gli accordi economici;
  3. fotocopia del codice IBAN del conto corrente/libretto intestato al richiedente della prestazione;
  4. ultima dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi;
  5. in presenza di amministrazione di sostegno, interdizione, tutela ecc. occorre il relativo titolo che abiliti alla firma ed entrambi i documenti di identità;
  6. per i soli cittadini stranieri:
    • Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo / carta di soggiorno;
    • Passaporto.

Questi documenti devono essere portati dall’interessato, dopo la presentazione telematica della domanda, alla sede inps più vicina con l’originale e le fotocopia per l’autenticazione delle copie da parte dell’Istituto: senza questi documenti respingono la domanda.

Se il passaporto è nuovo, occorre copia di quello vecchio al fine di verificare la residenza continuativa in Italia.

Certificazione (tradotta e legalizzata) dei redditi esteri, certificati dallo Stato straniero e dal consolato italiano all’estero.

 

PRECISAZIONI IMPORTANTI

  • La domanda di assegno sociale deve essere presentata prima della maturazione del diritto;
  • Occorre residenza continuativa in Italia per almeno 10 anni.

 

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