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TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI DEI DILETTANTI SPORTIVI PER IL 2023

Scritto il 21 Dicembre 2023

Con la risposta a interpello n. 474/E/2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito finalmente la corretta applicazione della disciplina fiscale transitoria sui compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche, nel 2023, anno interessato dall’entrata in vigore delle nuove regole, precisando che la nuova soglia di esenzione di 15.000 euro riguarda tutto l’anno d’imposta. Dal 1° luglio 2023, infatti, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi (con soglia di esenzione posta a 10.000 euro), ma tra quelli di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo (con soglia di esenzione pari a 15.000 euro).

Le disposizioni del D.Lgs. 36/2021 prevedono che, ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative e che le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il Cip e la società Sport e salute Spa possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale. Inoltre, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non sono imponibili ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro e, a tale scopo, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. Per il 2023, quindi, si pone il problema di coordinare la coesistenza di 2 differenti modalità impositive.

Le norme transitorie (articolo 51, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021), prevedono che per i lavoratori sportivi dilettanti che nel 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir (redditi diversi), nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi delle nuove disposizioni (articolo 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021), l'ammontare escluso dalla base imponibile non possa superare l'importo complessivo di 15.000 euro. Dagli atti parlamentari emerge che la quota esclusa dalla base imponibile, per i compensi dei dilettanti, è pari a 15.000 euro anche per il 2023: il limite è dunque unico a prescindere dall'applicazione di un duplice inquadramento fiscale e, per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina le imposte si applicano in via ordinaria (prima, invece, la quota eccedente era soggetta, per i primi 20.658,28 euro, all’aliquota a titolo di imposta del 23% oltre alle addizionali regionali e comunali e, solo sulla parte ulteriore, al regime ordinario).

Per tali motivi, secondo l’Agenzia delle entrate, i compensi erogati dal 1° luglio 2023 sono soggetti a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, tenendo conto, per il 2023, degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio - giugno 2023 esenti fino a 10.000 euro.

 

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