• 030 728 3030
  •  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

EMERGENZA CALDO: VIETATI ALCUNI LAVORI, SETTORE EDILE/ CAVE E SETTORE AGRICOLO

Scritto il 09 Luglio 2025

Con l’arrivo dell’ondata di caldo estivo, la Regione Lombardia è intervenuta tempestivamente per tutelare la salute dei lavoratori. È stata infatti emanata l’Ordinanza n. 348 del 1° luglio 2025, che introduce specifici divieti temporanei di lavoro per alcune categorie lavorative, in determinati orari della giornata, a causa dell’emergenza caldo attualmente in corso.

QUALI SONO I SETTORI INTERESSATI DA QUESTO NUOVO DIVIETO?

L'Ordinanza si rivolge ai seguenti settori:

  • Agricoltura
  • Florovivaismo
  • Cantieri edili all’aperto
  • Attività estrattive nelle cave

COSA CAMBIA IN QUESTI SETTORI?

Nei settori sopra indicati viene imposto il divieto di lavoro tra le ore 12:30 e le 16:00, dal 2 luglio al 15 settembre 2025.

ATTENZIONE: il divieto vige SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nei giorni in cui il sito Worklimate segnala un livello di rischio “ALTO”.

In sostanza bisogna consultare giornalmente il seguente sito: https://www.worklimate.it/scelta-mappa/#localita

Solo nei giorni in cui, digitando la località in cui vengono eseguiti i lavori, risulta un “rischio alto” vigerà davvero il divieto di lavoro nella predetta fascia oraria.

MA VALE DAVVERO SEMPRE QUESTO DIVIETO? PER QUALSIASI LAVORO DEI SETTORI SOPRACITATI?

In realtà no.

L’ordinanza infatti afferma testualmente:

“è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 2 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025 (…) nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave.”

 

In definitiva, ai fini dell’applicazione del divieto di lavoro, non rileva la sola appartenenza ai settori indicati, bensì lo svolgimento effettivo di attività lavorative in condizioni di elevata esposizione alla radiazione solare.

In particolare, per quanto riguarda le mansioni che si svolgono si all’aperto, ma non con esposizione diretta al sole, l’ordinanza afferma:

in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.

 

Si riporta il link a cui reperire le predette linee guida, per un’attenta lettura:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.regioni.it/download/news/661622/&ved=2ahUKEwjywOTR2ZuOAxVcg_0HHX7FGCcQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw2Yj9l7PDmDotziJmbFaxPr

 

In conclusione:

  • Se, nei settori sopracitati, le mansioni vengono eseguite con esposizione prolungata al sole, vige il divieto categorico di lavoro, nelle fasce orarie indicate.
  • Se, nei settori sopracitati, si lavora all’aperto (o al chiuso ma in un locale non climatizzato), senza che vi sia esposizione prolungata al sole, si potrà continuare a lavorare, purchè vengano rispettate le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, reperibili nel LINK sopra indicato.

 

SE L’AZIENDA OPERA NEI SETTORI DELL’EDILIZIA/CAVE O NEL SETTORE AGRICOLO, E SI LAVORA EFFETTIVAMENTE CON PROLUNGATA ESPOSIZIONE AL SOLE… COME CI SI DEVE ORGANIZZARE?

Vi sono due sole alternative:

  1. Rimodulare la giornata lavorativa, iniziando prima e finendo prima, ove possibile, rispettando pienamente il divieto;
  2. Se non è possibile rimodulare l’orario lavorativo bisognerà ricorrere a strumenti di integrazione salariale (“cassa integrazione”) solo per le ore interessate al divieto; se i vostri lavoratori sono interessati da questa situazione vi invitiamo a contattare lo studio per organizzare le procedure di richiesta cassa integrazione.

VUOI APPROFONDIRE? CONTATTACI

 

 

Condividi con:

  • Via del Sebino 12/B, 25126 Brescia (BS)

  •  Via F. Algarotti 4, 20124 Milano (MI)

  • 030 7283030 (Brescia) -  02 97190054 (Milano)
  • 030 3392236

  • 347 1818399

  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.