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Garanzie bancarie, sospensione versamenti e crediti d'imposta: gli aiuti alle imprese previsti dal Decreto Liquidità

Scritto il 28 Aprile 2020

In quest’ultimo mese sono state prodotte fior fior di pagine di decreti. Le disposizioni normative sono tantissime: avere un quadro completo degli aiuti economici previsti per le imprese non è semplice. Vediamo allora di fare chiarezza sulle nuove misure in vigore.

Il 4 aprile 2020 è entrato in vigore il c.d “Decreto Liquidità” (D.L 23/2020).

Il nuovo provvedimento del Governo è stato definito dal Premier Conte “una potenza di fuoco”, ed ha portato interessanti novità a favore delle imprese per affrontare la crisi innescata dall’emergenza Covid-19; il testo del decreto, suddiviso in 6 capi e 44 articoli, amplia e, in alcuni casi modifica (come nel caso dell’allargamento della platea di lavoratori tutelati dalla Cassa Integrazione o nel caso della “riforma” del sistema di garanzie offerto dal fondo per le PMI) il sistema di tutele economiche verso le imprese già previsto col Decreto Cura Italia, in vigore dal 17 marzo.

Vediamo allora di esporre in modo quanto più sintetico e analitico l’insieme di misure previste dal punto di vista della liquidità, della sospensione dei versamenti-contributi e dei crediti d’imposta.

LIQUIDITA’ E PRESTITI, LE GARANZIE DAL FONDO PER LE PMI (Piccole e Medie Imprese).

Il Decreto Liquidità ha ampliato significativamente le misure di sostegno finanziario a favore di imprese e professionisti.

E’ stato confermato il rilascio gratuito delle garanzie ai prestiti (ciò consentirà di poter ottenere finanziamenti senza dover fornire ulteriori garanzie reali e con tassi di interesse più bassi di quelli ordinari), l’incremento dei relativi massimali e l’innalzamento delle percentuali di copertura al 100%.

In particolare, l’ammontare massimo di copertura al 100% è valido per prestiti fino a 25mila euro; oltre i 25mila e fino a 5 Milioni di euro la copertura della garanzia è fissata al 90%.

Quali sono le condizioni per poter accedere alle garanzie del Fondo PMI?

Possono accedere alle garanzie del fondo PMI tutte le imprese che abbiano fino a 499 dipendenti, oltre che i professionisti, che siano iscritti o meno agli albi professionali.

Vi sono ulteriori limiti  ai prestiti garantiti? Si.

  • vi sono limiti d’importo da calcolare in proporzione al fatturato dell’azienda o dei compensi dei professionisti. In particolare i prestiti garantiti non devono eccedere la misura del 25% dei ricavi totali del 2019, risultanti dall’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale, mentre per i soggetti costituiti dopo il 1 gennaio 2019 è necessaria un’autocertificazione o altra idonea documentazione (ad esempio la dichiarazione annuale Iva) comprovante l’ammontare dei ricavi;
  • la durata del finanziamento non deve eccedere i 72 mesi.

Rispettate tali condizioni, l’intervento del Fondo centrale di garanzia sarà automatico, senza che sia necessaria alcuna valutazione preventiva di merito, (sarà sufficiente l’esibizione di una mera dichiarazione in cui autocertificare lo status di soggetto danneggiato dall’emergenza Covid-19).

Come procedere dal punto di vista pratico?

 Le modalità di richiesta  d’intervento delle garanzie del fondo PMI sono state semplificate. L'impresa, o il professionista, che ha la necessità di richiedere un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia deve compilare un apposito modulo reso disponibile sul sito del Fondo PMI ed inviarlo alla banca attraverso semplice e-mail con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità. Sarà poi la banca stessa che provvederà  ad inserire i dati per la richiesta sul portale del Fondo, il quale darà riscontro della presa in carico della pratica.

Una volta presa in carico la pratica, la banca potrà erogare immediatamente il prestito richiesto.

GARANZIA ITALIA – SACE, PER MEDIE E GRANDI IMPRESE

Il Decreto Liquidità prevede poi un ulteriore forma di garanzia ai prestiti, in modo di facilitare l’accesso alla liquidità per le imprese che non possono attingere al fondo PMI di cui sopra, oppure per le PMI che hanno esaurito la possibilità di accedere al fondo (magari perché hanno bisogno di un prestito che supera il 25% dei ricavi del 2019).

Possiamo dunque affermare che la garanzia SACE è da considerarsi complementare rispetto a quella offerta dal fondo per le PMI.

La possibilità di richiedere l’intervento della garanzia SACE è valida fino al 31 dicembre 2020, alle seguenti condizioni:

  • durata del finanziamento non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
  • l’impresa non deve essere inclusa nella categorie delle “imprese in difficoltà” al 31 dicembre 2019 (secondo la definizione comunitaria), ma deve essere stata danneggiata dall’epidemia da Covid-19 e non deve presentare, alla data del 29 febbraio 2020, alcuna esposizione deteriorata nei confronti del settore bancario;
  • Vi deve essere l’impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento;
  • Vi deve essere l’impegno dell’impresa beneficiaria a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

L’ammontare massimo del finanziamento garantito da SACE non può superare il più alto tra i seguenti importi:

  • il fatturato totale del 2019;
  • il doppio della spesa salariale riferita al 2019.

Quanto alla copertura della garanzia SACE, essa dipende dal numero di dipendenti dell’impresa e dal fatturato 2019. In particolare sono previsti questi 3 scaglioni di garanzia:

  1. 90% di garanzia, se l’impresa ha meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi.
  2. 80% di garanzia, se l’impresa ha più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi.
  3. 70% di garanzia se l’impresa ha un fatturato che supera i 5 miliardi.

Come per il fondo PMI l’accesso alla garanzia SACE segue le stesse procedure semplificate: l’impresa fa richiesta alla stessa banca a cui chiede il prestito garantito. Sarà poi la banca ad espletare le procedure per la concessione della garanzia. Ulteriori novità e semplificazioni dovranno essere fornite nei prossimi giorni dall’ABI, in modo da garantire la piena operatività della garanzia SACE.

ATTENZIONE: vi è un espresso vincolo di destinazione per i prestiti soggetti a garanzia SACE; essi dovranno essere destinati per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegato in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia.

SOSPENSIONE VERSAMENTI FISCALI – CONTRIBUTIVI

Il Decreto Liquidità prevede nuove sospensioni di versamenti e adempimenti fiscali.

Vi è infatti la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali, dei premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva, in scadenza ad aprile e maggio 2020.

I versamenti sospesi dovranno poi essere effettuati, alternativamente:

  • in unica soluzione, a giugno 2020;
  • in 5 rate, a partire da giugno 2020.

Quali sono le condizioni per poter beneficiare di tali condizioni? Dipende.

  1. per imprese con un fatturato annuo del 2019 inferiore a 50 milioni di euro, per poter beneficiare di tale sospensione vi deve essere stato un calo del fatturato (o dei compensi) di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
  2. Per imprese con fatturato annuo del 2019 superiore a 50 milioni, la percentuale di calo del fatturato di marzo o aprile, necessaria per beneficiare della sospensione, deve essere di almeno il 50%.

CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI AZIENDALI

Misura prevista dall’articolo 64 del Decreto Cura Italia (D.L 18/2020) allo scopo di incentivare la  sanificazione  degli  ambienti  di lavoro.

Tale articolo prevede la possibilità di ottenere, per il periodo d'imposta 2020,  un  credito  d'imposta, nella misura del 50% delle  spese  di  sanificazione  degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino  ad un massimo di  20mila euro  per  ciascun  beneficiario.

Sul punto, si attendono ancora indicazioni sulle modalità di fruizione del credito, che si presume potrà essere utilizzato in compensazione in F24.

CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE D’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Si tratta di un nuovo credito d’imposta introdotto, questa volta, dal Decreto Liquidità.

Tale credito è pensato per far fronte alle spese che le aziende saranno tenute a sostenere per l’acquisto di dispositivi utili a poter tornare a lavorare in sicurezza (mascherine, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, ecc…); l’ammontare del credito d’imposta è identico al credito per le spese di sanificazione dei locali aziendali: 50% della spesa sostenuta, nel limite di 20mila euro.

Anche in questi caso è presumibile la fruizione del credito compensandolo in F24.

BONUS AFFITTI PER NEGOZI E BOTTEGHE

Ulteriore credito d’imposta è quello previsto dall’articolo 65 del Decreto Cura Italia, consistente in un bonus pari al 60% della quota di affitto pagata per il mese di marzo, destinato limitatamente a negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1).

Sul punto è però necessario segnalare l’intenzione di estendere la portata del bonus, sia dal punto di vista temporale che per quanto riguarda i destinatari. Infatti, il decreto di aprile, con ogni probabilità, estenderà tale credito d’imposta anche per il mese di aprile, e potrebbe estenderlo anche nei confronti di altri immobili: non solo negozi e botteghe, ma anche capannoni, bar, ristoranti ed ogni altro immobile adibito ad uso non-abitativo.

BONUS PUBBLICITA’

Si tratta di un ulteriore credito d’imposta (che si compenserà in F24) previsto dall’articolo 98 del Decreto Cura Italia, che amplia il già esistente bonus per il recupero delle spese di pubblicità. In particolare, per le imprese che desiderano investire in pubblicità, per rilanciare la propria immagine o i propri prodotti  a seguito del forte confinamento di questi ultimi due mesi, è previsto questo beneficio del 30% delle spese programmate e sostenute per le pubblicità radio/televisive, ma anche per quelle effettuate su testate giornalistiche riconosciute dai tribunali di competenza (per i giornali locali). La misura di favore resta per le spese effettuate dal 1 gennaio ale 31 dicembre del 2020; le richieste di partecipazione a questo beneficio si potranno effettuare a partire dal settembre 2020.

E ADESSO?

Le misure fin qui esposte sono solo gli aiuti più comuni a tutte le imprese italiane. Vi sono infatti molte altre misure di carattere settoriale, pensate appositamente per determinati settori economici più duramente colpiti da questa crisi: agricoltura, pesca, industrie, imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, settore terziario, e chi più ne ha più ne metta. Noi consulenti del lavoro sapremo orientarvi al meglio, a seconda del vostro settore di appartenenza.

Ma queste misure bastano? Sicuramente no.

Nei prossimi giorni arriverà un nuovo Decretone per far fronte alla crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica in corso; si tratterà di una vera e propria manovra di bilancio straordinaria: si parla di movimenti per oltre 70 miliardi di euro.

Un vero e proprio intervento poderoso per far fronte ad una situazione davvero senza precedenti.

Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, estensione del bonus affitti, nuove sospensioni di tasse e tributi, estensione del bonus per le partite IVA a 800 euro, il reddito di emergenza per gli esclusi dalle tutele dei decreti già in vigore: sono tutti ambiti di primo piano su cui interverrà il Decreto in arrivo.

Non resta che attendere per scoprire tutte le nuove misure eccezionali che permetteranno alle imprese di rialzarsi, per il bene di tutto il Paese.

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