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Contributo a fondo perduto: tutto quello che c'è da sapere

Scritto il 17 Luglio 2020

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.230439/2020, ha pubblicato tutte le informazioni necessarie per poter richiedere il contributo a fondo perduto. 

 

L’articolo 25 del Decreto Legge rilancio ha previsto il tanto atteso contributo a fondo perduto per imprese e professionisti; il decreto ha stabilito tutti i criteri per valutare la spettanza o meno di questo speciale contributo, rimandando però i dettagli operativi, le modalità di richiesta e il compito di erogarlo all’Agenzia delle Entrate, la quale a disciplinato tutto ciò con apposito provvedimento pubblicato il 10 giugno 2020.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: COSA SIGNIFICA E PERCHE’ E’ STATO PREVISTO?

Un contributo a fondo perduto è una speciale forma di aiuto economico nei confronti di imprese e liberi professionisti: infatti, l’importo così concesso non dovrà mai essere restituito. Il governo ha deciso di stanziarlo in questa situazione complessa per cercare di far fronte, almeno in parte, al grosso calo di fatturato che molte aziende hanno dovuto subire a causa del lungo periodo di chiusura.

 

A CHI SPETTA?

Il contributo spetta ai titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo, o che sono titolari di reddito di lavoro agrario e che, in ogni caso, non abbiano avuto un fatturato superiore ai 5 milioni di euro nel 2019, e che si siano costituiti entro il 30 aprile 2020.

Ma attenzione. Vi sono delle fattispecie escludenti: il contributo NON spetta ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data del 31 marzo 2020, oltre che agli enti pubblici, agli intermediari finanziari, alle società di partecipazione (di cui all’articolo 162-bis del Tuir), ai professionisti iscritti agli ordini professionali, oltre che ai beneficiari delle indennità previste dal DL Cura Italia agli articoli 27 (indennità da covid per i CO.CO.CO), 38 (indennità per lavoratori dello spettacolo) e 44 (percettori del “reddito di ultima istanza”).

In caso di spettanza, il contributo non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.

 

SE SI E’ TRA LE CATEGORIE CHE POSSONO RICHIEDERE IL CONTRIBUTO, QUALI SONO LE CONDIZIONI PER POTERVI ACCEDERE?

il contributo spetta in presenza di un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo (il 33%) nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato la loro attività a partire dal 1 gennaio 2019, non si applica il requisito del calo di fatturato minimo.

 

A QUANTO AMMONTERA’ L’IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SPETTANTE?

L’importo spettante dipenderà dal volume del fatturato, dei ricavi e dei compensi ottenuti nell’anno 2019.

Vi sono 3 scaglioni:

  • se il fatturato, i ricavi o compensi 2019 sono inferiori a 400'000 euro, l’importo del contributo è pari al 20% della differenza di introiti tra aprile 2020 e aprile 2019;
  • se il fatturato, i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 400'000 euro, ma inferiori a 1 milione di euro, l’importo del contributo è pari al 15% della differenza di introiti tra aprile 2020 e aprile 2019;
  • se il fatturato, i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 1 milioni di euro, ma non superiori al limite massimo di 5 milioni di euro, l’importo del contributo è pari al 10% della differenza di introiti tra aprile 2020 e aprile 2019.

 

MA ATTENZIONE:

se spetta il diritto ad accedere al contributo a fondo perduto, in ogni caso, l’importo minimo non potrà mai essere inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per le imprese.

Quindi, se applicando le percentuali sopra esposte il risultato sarà inferiore a queste cifre, l’importo del contributo sarà esattamente pari ai minimali (e dunque, 1000 o 2000 euro).

Per tutti i soggetti che hanno iniziato la loro attività dopo il 1 gennaio 2019, non applicandosi il requisito del calo di fatturato del 33%, verrà corrisposto l’importo minimale.

 

COME FARE DOMANDA? ENTRO QUANDO?

Le domande potranno essere presentate dal 15 giugno ed entro il 13 agosto 2020 tramite compilazione di un apposito modello reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate; se il richiedente è un erede che procede l’attività, la data ultima per poter fare richiesta è il 24 agosto 2020.

La gestione delle domande, l’erogazione del contributo, nonché i successivi eventuali controlli di regolarità dei requisiti dichiarati, sono di competenza esclusiva dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, la richiesta di accesso al contributo a fondo perduto si effettua tramite il canale telematico ENTRATEL, attraverso il quale dovrà essere inviato il modello compilato. La richiesta può anche essere avanzata dal Consulente del Lavoro delegato.

Alternativamente ad ENTRATEL, sarà possibile utilizzare  anche il canale “Fisco on-line” oppure attraverso una specifica procedura web all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate; in quest’ultimo caso ci si dovrà registrare tramite SPID o CNS.

Per le sole domande il cui importo spettante supera i 150'000 euro, il modello dovrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate in formato pdf, con firma digitale e via PEC, al seguente indirizzo appositamente istituito: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Al modello compilato dovrà poi essere allegata l’autocertificazione antimafia, che attesti di non avere contatti con soggetti o associazioni di stampo mafioso.

 

VI SONO SANZIONI IN CASO DI NON SPETTANZA?

Si. In caso di percezione del contributo, anche se non spettante, per mancanza dei requisiti o per falsa attestazione (i controlli possono essere effettuati anche successivamente all’errata corresponsione del contributo), verrà applicato l’articolo 316-ter del Codice Penale, per percezione indebita ai danni dello Stato, punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, oltre che alla richiesta di restituzione dell’intero importo, con gli interessi legali maturati.

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