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TFR AL FONDO TESORERIA: ISTRUZIONI INPS PER GLI ARRETRATI

Con il Messaggio n. 2325/2026, l’INPS ha fornito chiarimenti sulla gestione delle quote di TFR maturate nei primi 60 giorni dai lavoratori assunti per la prima volta a partire dal 1° luglio 2026.

 

Qualora il dipendente opti per il mantenimento del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c. e l’azienda sia obbligata al versamento al Fondo Tesoreria:

  • gli arretrati devono essere indicati nel flusso UniEmens utilizzando il codice CF05;
  • il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla scelta del lavoratore;
  • non sono previste sanzioni, interessi o ulteriori oneri.

Nel caso di versamento effettuato in ritardo, devono invece essere utilizzati:

  • il codice CF02 per gli arretrati;
  • il codice CF11 per la relativa maggiorazione.
  • Via del Sebino 12/B, 25126 Brescia (BS)

  •  Via F. Algarotti 4, 20124 Milano (MI)

  • 030 7283030 (Brescia) -  02 97190054 (Milano)

  • 030 3392236

  • 347 1818399

  • info@studiotumminelli.it