• 030 728 3030
  •  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

LAVORO INTERMITTENTE

Con la circolare n. 15/2025, a seguito dell’abrogazione del R.D. n.2657/1923, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sulle conseguenze in tema di disciplina del lavoro intermittente, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico.

Si è,infatti,posta la questione se sia implicitamente avvenuta la contestuale abrogazione del D.M. 23 ottobre 2004 che stabilisce che «è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657».La circolare conferma quanto già ribadito, da ultimo,nella nota n. 1180 del 10 luglio 2025, cioè che il  rinvio  operato  dal  D.M.  23  ottobre  2004  alle  tipologie  di  attività  indicate  nella  tabella  allegata  al Regio Decreto citato va  considerato quale rinvio  meramente materiale, con la conseguenza  che  il richiamo a tali disposizioni non è influenzato dalle successive vicende normative.Il citato D.M. deve ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015,in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 81/2015.Pertanto,  le  attività  elencate  nella  tabella  allegata  al  Regio  Decreto,  in  quanto  incorporate  nello stesso D.M.del  2004,  sono  ancora  in  vigore  nonostante  l’avvenuta  abrogazione  del  relativo provvedimento normativo, il che consente l’utilizzabilità della tabella per la stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.

 

  • Via del Sebino 12/B, 25126 Brescia (BS)

  •  Via F. Algarotti 4, 20124 Milano (MI)

  • 030 7283030 (Brescia) -  02 97190054 (Milano)
  • 030 3392236

  • 347 1818399

  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.